News

Pensava di lasciare tutto ai figli, ma il testamento è nullo: bastava questo dettaglio e nessuno se n’era accorto

a sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026 stabilisce che tale testamento è nullo se il testatore, pur essendo capace di intendere e di volere
La sentenza della Cassazione sul testamento pubblico con amministratore di sostegno(www.roadrunnerrecords.it)

La Corte Suprema di Cassazione ha emesso una pronuncia fondamentale che riguarda la validità del testamento pubblico.

La sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026 stabilisce che tale testamento è nullo se il testatore, pur essendo capace di intendere e di volere, si avvale dell’assistenza dell’amministratore di sostegno autorizzato dal giudice tutelare. Questa decisione ha importanti ripercussioni sul diritto successorio e sulle modalità di redazione delle ultime volontà.

La Corte ha chiarito che il testamento pubblico, per sua natura, deve rispettare forme rigide e inderogabili: secondo l’articolo 603, comma 2, del Codice civile, il testatore deve manifestare la propria volontà al notaio in presenza di due testimoni, senza la partecipazione di soggetti estranei. Pertanto, la presenza dell’amministratore di sostegno durante la redazione del testamento pubblico, anche se autorizzata dal giudice tutelare, è incompatibile con le forme previste dalla legge e determina la nullità dell’atto.

Nel caso sottoposto alla Cassazione, la testatrice era sottoposta a amministrazione di sostegno ma era stata riconosciuta capace di intendere e di volere. Nonostante ciò, il giudice tutelare aveva autorizzato l’assistenza dell’amministratore durante la redazione del testamento pubblico. La Corte ha sottolineato che tale autorizzazione non può derogare alle forme inderogabili previste per il testamento pubblico, né incidere sulla sua validità.

Capacità di testare e amministrazione di sostegno: cosa prevede la legge

L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico introdotto per tutelare le persone in condizioni di temporanea o parziale incapacità, con la finalità di limitare al minimo la restrizione della loro autonomia. La Cassazione ha ribadito che la sottoposizione a questa misura non implica automaticamente l’incapacità di compiere atti personalissimi come il testamento.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno mantiene la capacità di testare a meno che il giudice tutelare, con decisione motivata ai sensi dell’articolo 411, quarto comma, del Codice civile, non disponga una limitazione espressa della capacità di testare. In assenza di tale limitazione, il testamento è valido solo se il testatore agisce in piena autonomia, senza l’assistenza di terzi.

Questa sentenza si inserisce nel quadro del diritto successorio italiano, che attribuisce grande rilievo alla volontà libera e autonoma del testatore.

Il contesto giuridico e l’importanza della pronuncia (www.roadrunnerrecords.it)

Questa sentenza si inserisce nel quadro del diritto successorio italiano, che attribuisce grande rilievo alla volontà libera e autonoma del testatore. Il testamento è infatti un atto personale e revocabile con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. La forma del testamento pubblico è particolarmente tutelata, proprio per garantire la certezza e la chiarezza delle volontà testamentarie.

La decisione della Cassazione sottolinea l’importanza di rispettare le forme legali anche in situazioni di tutela, evitando che la presenza di un amministratore di sostegno possa inficiare la validità dell’atto testamentario. Si conferma così la necessità che il testatore, sempre che non sia espressamente limitato dal giudice, mantenga la piena capacità di disporre dei propri beni in autonomia.

Un caso di interpretazione testamentaria: il testamento olografo e la parola «roffie»

Parallelamente alla questione della validità formale, un caso recente affrontato dalla Corte d’Appello di Bologna mette in luce le difficoltà interpretative che possono sorgere con i testamenti olografi. Nel 2015, un ottantenne residente in provincia di Forlì aveva lasciato un testamento scritto di proprio pugno con disposizioni ambigue, in particolare l’espressione «tutte le mie roffie vanno al mio amico».

La parola «roffie», poco chiara e non comune, ha richiesto un doppio grado di giudizio per stabilire il valore delle ultime volontà dell’uomo. I giudici hanno accertato che «roffia» è un termine arcaico che indica scarti o cose di poco valore, e non può essere interpretato come sinonimo di «tutte le mie cose» o «beni».

Di conseguenza, mentre la casa di Forlì e alcuni beni minori sono stati attribuiti all’amico indicato nel testamento, gli immobili di valore e un patrimonio mobiliare di oltre 100 mila euro sono stati assegnati ai fratelli del defunto, in base alla normativa che tutela gli eredi legittimi in presenza di disposizioni testamentarie non chiare o incomplete.

Change privacy settings
×